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INDENNITÀ COVID DL RISTORI: SCADENZA DOMANDE 30.11.2020

 

17 Nov 2020

Rinnovo delle indennità alle categorie che hanno ricevuto i bonus del decreto Agosto ma non solo,   con ampliamento del periodo di inattività e aumento a 800 euro del bonus collaboratori sportivi.  Per  le novità  del Decreto Ristori, ovvero DL 137-2020 si avvicina il termine di scadenza delle domande. Rivediamo di seguito di cosa si tratta.

1) Indennità INPS 1000 euro ai soggetti beneficiari delle indennità del Decreto Agosto nuovamente erogata una tantum  dall’INPS e  altre categorie, in particolare:

  • dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e con almeno  trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre    2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non pensionati e non titolari di rapporti di lavoro dipendente;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,  pari ad almeno trenta giornate  tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al  29 ottobre 2020 con reddito non superiore a 35mila euro.

Per tutte le indennità sopracitate le domande andranno inviate all’INPS entro il 30 novembre 2020.

Coloro che hanno già ricevuto i bonus nei mesi precedenti non sono tenuti a ripresentare la domanda. Chi invece non l’ha richiesta o non l’ha ricevuta per mancanza dei requisiti può ripresentare la richiesta.

2) BONUS da 800 euro ai collaboratori sportivi con contratti presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività per l’emergenza COVID.

Sono esclusi i percettori di altri redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente e assimilati, REM, reddito di cittadinanza, pensioni, con la sola esclusione della pensione di invalidità. Questa indennità COVID è gestita direttamente dalla Società del CONI  Sportesalute.

La domanda in questo caso potrà essere inviata in forma telematica fino al 30 novembre 2020.

 

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