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SICUREZZA: DATORE INADEMPIENTE CONDANNATO IN ASSENZA DI INFORTUNI

25 Nov 2020

La Corte di Cassazione nella sentenza 30011/2020, afferma che, anche senza infortunio nel luogo di lavoro il datore di lavoro può essere considerato responsabile del reato previsto dall’articolo 437 del Codice Penale (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).
La norma infatti prevede che costituisce reato anche l’astratta possibilità che le omissioni in tema di sicurezza provochino danno ai lavoratori, senza che ciò si verifichi realmente.
Il caso giunto all’attenzione degli ermellini riguardava il titolare di una azienda condannato dal tribunale di Torino per una serie di inadempienze quali:

  • mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi;
  • mancata formazione dei lavoratori e del responsabile della sicurezza;
  • l’utilizzo di mascherine di protezione delle vie respiratorie inidonee al compito in quanto del tutto usurate;
  • la mancata adozione di dispositivi di protezione, riparo ed emergenza per l’utilizzo dei macchinari, ecc.;
  • per un totale di ben 12 violazioni alla normativa vigente.

La sentenza di appello confermava la condanna anche se riduceva la pena a circa 8 mesi di reclusione accordando le attenuanti generiche.
In cassazione il difensore contestava le contravvenzioni in quanto le relative violazioni, 11 su 12, si erano verificate solo su alcuni macchinari in una delle due sedi operative e avrebbero al più configurato delle mere irregolarità, trattandosi di “inesatto adempimento delle prescrizioni ” e non già di “totale inadempimento del precetto”.
La Suprema Corte però respinge il ricorso giudicandolo del tutto infondato in quanto basato su tesi confutative e generiche.
Conferma quanto affermato dalle sentenze di merito per cui “anche la parziale inosservanza degli obblighi o dei divieti, configura un vero e proprio inadempimento che è di per sè giuridicamente rilevante in quanto incide sulle esigenze di prevenzione e di controllo”, anche in assenza di infortuni.
In materia cita la sentenza 4890/2018 per la quale si verifica una condotta omissiva “quando l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro”.

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