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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETA N. 159 DEL 27 NOVEMBRE 2020

 

01 Dic 2020

Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, venerdì scorso, 27/11/2020 il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha sottoscritto una nuova ordinanza, la n.159.

La stessa ordina:

 

Misure per gli esercizi commerciali al dettaglio

 

  1. Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali come previsto dalla lett. ff) dell’art. 1, comma 9, del dpcm 3.11.2020, per la quale “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
  2. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  3. E’ riconfermata la disposizione dell’ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:
  4. esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  5. esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
  6. Ai fini del controllo sull’applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:
  7. è obbligato ad apporre all’ingresso dell’esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al punto 3);
  8. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
  9. adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all’esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l’uso effettivo delle mascherine.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  1. Per tutto quanto non modificato dalla presente ordinanza, valgono le disposizioni delle ordinanze n. 156 del 24.11.2020 e n. 158 del 25.11.2020.
  2. Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza valgono i chiarimenti pubblicati sul sito della Regione riguardanti disposizioni analoghe a quelle di cui alla presente ordinanza, riprodotti a titolo esemplificativo nell’allegato 1) della presente ordinanza.

 

L’ordinanza ha effetto dal giorno 28 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

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