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INDENNITÀ COVID 1000 EURO: SCADENZA PROROGATA AL 18.12.2020

01 Dic 2020

Rinnovo delle indennità alle categorie che hanno ricevuto i bonus del Decreto Agosto, a cui si aggiungono coloro che hanno perso il lavoro in data successiva a quella già prevista e aumento a 800 euro del precedente bonus ai collaboratori sportivi. Queste le novità che erano previste dal Decreto Ristori, ovvero DL 137-2020 per il sostegno dei lavoratori che hanno perso il lavoro a causa dell’epidemia da Coronavirus.

Il decreto legge aveva fissato per entrambi la scadenza delle domande al 30 novembre 2020. Con il consueto ritardo l’Inps ha emanato il 28/11/2020 la circolare specifica di istruzioni n. 137/2020 riguardo l’indennità da 1000 euro, affermando, d’accordo con il Ministero del Lavoro, che la scadenza non è decadenziale. Il termine di richiesta per i lavoratori che non hanno mai ottenuto il bonus, viene quindi prorogato dal 30 novembre al 18 dicembre 2020.

Segnaliamo tra l’altro che il nuovo Ristori Quater istituisce una nuova mensilità per il mese di dicembre sia dell’indennità COVID INPS che del Bonus agli sportivi.

Riepiloghiamo di seguito i requisiti richiesti per le diverse categorie di lavoratori che hanno diritto al Bonus da 1000 euro di novembre, modificati nella data finale di assenza di contratti di lavoro (fino al 29 ottobre 2020).

1 . Indennità COVID 1000 euro viene erogata sia ai soggetti già beneficiari delle indennità 1000 euro del Decreto Agosto, sia a coloro che pur facendo parte delle stesse categorie non l’avevano richiesta o ottenuta perche avevano perso il lavoro in data successiva.

Hanno diritto quindi:

  • dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non pensionati e non titolari di rapporti di lavoro dipendente;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 con reddito non superiore a 35mila euro.

I lavoratori che non hanno mai ricevuto le indennità possono fare domanda all’INPS entro il 18 dicembre 2020.

La circolare 137 precisa che coloro che hanno già ricevuto i bonus nei mesi precedenti, nella stessa categoria, non sono tenuti a ripresentare la domanda. Le indennità saranno erogate nelle modalità già indicate dai richiedenti per le mensilità precedenti.

  1. Non ci sono proroghe invece riguardo il bonus da 800 euro ai collaboratori sportivi con contratti presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività per l’emergenza COVID.

Sono esclusi i percettori di altri redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente e assimilati, REM, reddito di cittadinanza, con la sola esclusione della pensione di invalidità.

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