L’art 19 del Decreto Ristori Quater va a modificare l’art. 58 del Decreto Agosto che ha previsto un fondo per gli operatori della ristorazione inserendo un nuovo codice ATECO tra i beneficiari.
Si tratta del codice:
55.20.52 ATTIVITÀ DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo) che va ad aggiungersi a quelli precedenti già previsti.
L’art. 19 modifica inoltre la ripartizione delle risorse del fondo tra l’annualità 2020 e 2021 al fine di poter soddisfare tutte le istanze che perverranno.
Recentemente era stata prevista una proroga al 15 dicembre per la presentazione delle domande per beneficiare del contributo e in data 16 novembre era andato in GU n.285 il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 ottobre 2020, recante le modalità necessarie alla presentazione delle istanze e utile al riepilogo dei requisiti per poterle presentare.
Ma vediamo i dettagli:
Il Decreto Agosto aveva previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con i seguenti codici ATECO:
Il contributo spetta per acquisti effettuati dal 14 agosto e comprovati da idonea documentazione per prodotti della filiera agricola, alimentare, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP valorizzando la materia prima del territorio.
Tra quelli agevolabili sono inclusi anche quelli della pesca e dell’acquacoltura.
Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco indicati nell’elenco seguente contenuto nell’Allegato 1 al decreto.
Prodotti ad alto rischio di spreco alimentare
Per poter accedere al contributo è possibile presentare domanda entro il 15 dicembre.
Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 inferiore almeno del 25%; il testo della norma dice inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019
Ai fini dell’ottenimento del contributo il decreto prevede che:
L’indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione del controbuto statale) è elevato a 8.000 euro. All’irrogazione della sanzione, provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).