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CASSA INTEGRAZIONE COVID RISTORI BIS: PRIME ISTRUZIONI

01 Dic 2020

La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID-19 viene ulteriormente modificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:
1. vengono ricompresi i lavoratori in forza all’azienda alla data del 9 novembre (entrata in vigore del decreto);
2. viene prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate tutte le scadenze collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020.
L’Inps ha pubblicato venerdì un messaggio, n. 4484/2020, in cui annuncia a breve la circolare di istruzioni operative per la richiesta e le procedure di gestione dei trattamenti di integrazione. Il messaggio anticipa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Rivediamo di seguito la situazione attuale in materia di CIG, CIG in deroga e Assegno Ordinario dopo gli ultimi decreti legge.

Cassa integrazione Decreto Ristori
Il Decreto Ristori (n. 137 del 28.10.2020) ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19 con cui si prolungano i periodi già accordati sin da marzo 2020 con il Decreto Cura Italia e Rilancio per le sospensioni o riduzioni di attività legate all’emergenza epidemiologica. Si ricorda che gli ammortizzatori previsti sono Cassa integrazione ordinari, Assegno Ordinario a carico dei Fondi bilaterali e Cassa integrazione in deroga.
Le nuove 6 settimane (periodo massimo) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Come già successo con il Decreto Agosto se per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi residui sulla base della normativa precedente, ma collocati dopo il 15 novembre 2020, l’imputazione avverrà sul nuovo periodo di 6 settimane, con conseguente riduzione del periodo totale usufruibile.

Cassa integrazione decreto Ristori bis
Il Decreto-legge Ristori bis ha allargato la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza alla data appunto del 9 novembre. Previsto infatti il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori bis, ossia il 9 novembre 2020. In precedenza il Decreto Agosto interessava gli assunti fino al 13 luglio 2020.
Come anticipato sopra, l’altra modifica alla normativa precedente riguarda la proroga dei termini che era contenuta nel comma 7 art. 12 del Decreto Ristori. Viene ora prevista la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 (decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, n. 18) e per la trasmissione dei dati utili al pagamento, termini collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.

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