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PERMESSO DI SOGGIORNO E PERMESSO DI LAVORO: REGOLE PER LA CONVERSIONE

09 Dic 2020

Ai fini della procedura di emersione del lavoro prevista dal Decreto Rilancio, per la conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso per motivi di lavoro, la richiesta va fatta all’Ispettorato del lavoro competente rispetto alla sede di lavoro. E’ una delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 18 del 23 novembre 2020.

La circolare specifica in particolare le indicazioni operative per il rilascio dell’attestazione riguardante il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa ai fini della regolarizzazione prevista dall’art. 103, commi 2 e 16, del D.L. n.34/2020 (convertito in L. 77/2020), che consente ad un cittadino non comunitario con permesso di soggiorno temporaneo di convertirlo, entro il termine di durata, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità alle previsioni di legge, nei settori interessati dalla procedura di regolarizzazione.

La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Gli Ispettorati verificheranno tramite accesso al Registro Imprese la corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro risultante dalla documentazione, rispetto ai settori indicati dal Decreto Interministeriale

Per i rapporti di lavoro domestico la verifica viene effettuata dall’Ispettorato territoriale tramite richiesta alla sede INPS competente.

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