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CASSA INTEGRAZIONE COVID DOPO I DL RISTORI: DOMANDE INTEGRABILI

15 Dic 2020

 

La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID- 19 viene ulteriormente modificata dal Decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:

  1. vengono ricompresi i lavoratori in forza all’azienda alla data del 9 novembre (entrata in vigore del decreto);
  2. viene prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate tutte le scadenze collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Come preannunciato nel messaggio, n. 4484/2020, l’INPS ha pubblicato nella circolare 139 del 7 dicembre 2020 le istruzioni per le domande di integrazione salariale.

La principale novità della circolare è la possibilità di integrazione delle domande già inviate sulla base dei precedenti decreti con i nominativi dei lavoratori ammessi dal Decreto RISTORI BIS. Per chi, invece, non aveva fatto domanda la possibilità di includere i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è limitata ai soli periodi di novembre e dicembre 2020 per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2020. L’istituto specifica inoltre, riguardo l’inclusione dei lavoratori assunti dal 9 novembre, che i datori di lavoro che avessero già presentato domanda includendo “erroneamente” i lavoratori assunti dopo il 13 luglio non devono fare nulla in quanto l’INPS provvederà automaticamente ad accettare le richieste sulla base della nuova normativa.

Rivediamo di seguito la situazione attuale in materia di CIG, CIG in deroga e Assegno Ordinario dopo gli ultimi decreti legge.

 

Cassa integrazione Decreto Ristori

Il Decreto Ristori (n. 137 del 28.10.2020 ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19 con cui si prolungano i periodi già accordati sin da marzo 2020 con il Decreto Cura Italia e Rilancio per le sospensioni o riduzioni di attività legate all’emergenza epidemiologica. Si ricorda che gli ammortizzatori previsti sono Cassa integrazione ordinari, Assegno Ordinario a carico dei Fondi bilaterali e Cassa integrazione in deroga.

Le nuove 6 settimane (periodo massimo) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Come già successo con il Decreto agosto, se per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi residui sulla base della normativa precedente, ma collocati dopo il 15 novembre 2020, l’imputazione avverrà sul nuovo periodo di 6 settimane, con conseguente riduzione del periodo totale usufruibile.

 

Cassa integrazione decreto Ristori bis

Il Decreto-Legge Ristori bis ha allargato la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza alla data appunto del 9 novembre. E’ previsto infatti il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge Ristori bis, ossia il 9 novembre 2020. In precedenza il Decreto Agosto interessava gli assunti fino al 13 luglio 2020.

Come anticipato sopra, l’altra modifica alla normativa precedente riguarda la proroga dei termini che era contenuta nel comma 7 art. 12 del decreto Ristori. Viene ora prevista la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 (decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, n. 18) e per la trasmissione dei dati utili al pagamento, termini collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.

 

Causale e contributo addizionale per le integrazioni salariali circolare INPS 139/2020

La circolare INPS informa che:

  • l’ulteriore periodo di 6 settimane può essere richiesto solo da coloro che hanno già fatto richieste di tutte le 18 settimane precedentemente previste dal DL Agosto e/o dalle aziende interessate da limitazioni dell’attività per l’emergenza Coronavirus stabilite dai DPCM 24.10, 3.11 e 3.12. 2020.
  • Si ricorda che anche per questi nuovi periodi è sempre in vigore il contributo addizionale straordinario per i datori di lavoro che non possano dimostrare cali di fatturato (pari al 18 % delle retribuzioni). L’aliquota è fissata al 9% per chi ha subito cali fino al 20%; mentre il contributo non è dovuto:
  1. per chi ha avuto perdite superiori al 20%;
  2. per chi ha iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2019;
  3. per i settori interessati dalle limitazioni degli ultimi DPCM.
  • Per tutti i datori di lavoro le nuove sei settimane vanno richieste con specifica causale.
  • Infine, come anticipato nel messaggio 4484/20, l’INPS modificando quanto previsto dalla norma, fissa la scadenza delle domande riferite alle sospensioni iniziate a novembre al 31 dicembre 2020.

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