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COVID-19: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE DEI LAVORATORI FRAGILI

SINO AL 31 DICEMBRE 2020

 

15 Dic 2020

Con la Circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020 – alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute con la Circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 – l’INAIL fornisce istruzioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

Dopo aver ripercorso l’evoluzione della normativa in materia, l’Istituto rammenta che, da ultimo, la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del D.L. n. 14/2020 (c.d. Decreto Agosto), ha prorogato al 31 dicembre 2020 i termini delle previsioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Richiamando proprio l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero della Salute, il provvedimento ribadisce che il concetto di fragilità deve essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale.

Con riguardo a tale condizione, per effetto della L. n. 126/2020, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente – ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 – ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL.

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