Nel caso in cui i lavori siano iniziati a dicembre 2019, siano stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria e ripresi da luglio 2020, e non sia stato prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) della situazione pre-intervento, non si perde il diritto a fruire del superbonus 110%.
Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 571 del 9 dicembre 2020.
Nel caso descritto dal contribuente che ha posto il quesito, l’APE può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.
Il dubbio del cittadino nasceva dal fatto che i lavori – sostituzione di finestre e infissi, installazione di impianto fotovoltaico e sostituzione della caldaia esistente con caldaia a condensazione – erano iniziati a dicembre 2019 e, di conseguenza, non era stato prodotto l’APE della situazione pre-intervento, dal momento che la normativa con la misura di favore è stata introdotta nel 2020, quindi successivamente all’inizio dei lavori.
Superbonus 110%, la mancanza dell’ape pre-intervento non fa perdere l’agevolazione
L’Agenzia ricorda, che l’articolo 7, comma 3 del DM 6 agosto 2020 Requisiti Tecnici ha stabilito che “Per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A”.
Il successivo articolo 12 – continua l’Agenzia -, ha previsto che tali misure si applicano ai lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso, mentre “Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al DM 19 febbraio 2007”.
L’Agenzia richiama anche la Faq n. 5 pubblicata dall’Enea, nella quale si spiega che “nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori”.
Per concludere, fermo restando che per la fruizione del superbonus è necessario dimostrare il salto di almeno due classi energetiche o il conseguimento di quella più alta, tramite il raffronto dell’attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento, se i lavori sono iniziati prima dell’entrata in vigore del DM 6 agosto 2020, che ha statuito l’obbligatorietà dell’APE nella situazione ante e post intervento, l’APE ante-intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di avvio degli stessi.