La sostituzione di una caldaia a gasolio utilizzata per il riscaldamento di un’abitazione e la produzione di acqua calda sanitaria con uno ‘scaldabagno a pompa di calore’ e una ‘termostufa a pellet’ può essere agevolabile con il superbonus 110%. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 600 del 17 dicembre 2020.
L’Agenzia ricorda che gli interventi trainanti ammessi al beneficio includono “la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (…) e relativi sistemi di accumulo”.
Riguardo agli interventi trainati, poi, come chiarito anche dalla Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del DL 63/2013 (ecobonus), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per il singolo intervento, e la detrazione del 110% si applica solo se gli interventi sono eseguiti insieme ad almeno uno dei lavori di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, indicati nel paragrafo 2.1 della stessa circolare; fermo restando il miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento della classe più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti, l’istante possa beneficiare del superbonus 110%. Lo scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda, infatti, rientra tra gli interventi trainanti (articolo 119, comma 1 lettera c) del DL 34/2020).
Quanto alla termostufa a pellet, un generatore di calore alimentato a biomassa combustibile (articolo 14, comma 2-bis, DL 63/2013) rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento trainato, ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio.