Con due diverse Risposte ad Interpello datate 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per individuare i beni agevolabili ai sensi dell’art. 124, D.L. n. 34/2020, che prevede, per le cessioni dei beni necessari per il contenimento dell’emergenza Covid-19:
• fino al 31.12.2020, l’esenzione IVA, mantenendo inalterato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972;
• a partire dall’1.1.2021, l’applicazione a regime dell’aliquota IVA ridotta del 5%.
In particolare, nei due interpelli è stato chiarito che la riduzione dell’aliquota non è applicabile:
• alla commercializzazione di apparecchi di sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, in quanto non sono strettamente finalizzati al contrasto dell’epidemia di Covid-19. Secondo l’Agenzia, inoltre, questi beni, non rientrano specificamente tra quelli destinati alla sanificazione dell’ambiente o della strumentazione utilizzata in ambito medico, e pertanto non possono fruire del credito di imposta di cui all’articolo 125, D.L. n. 34/2020 (Risposta n. 623/2020);
• e nemmeno ai comuni igienizzanti/detergenti per le mani, per i quali non sia prevista alcuna specifica autorizzazione, in quanto non svolgono un’azione disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti (Risposta n. 625/2020).