Con Risposta ad Interpello 29 dicembre 2020, n. 631, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità dell’IVA ad una società che concede autovetture aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti, tassando l’utilizzo “privato” del veicolo a titolo di fringe benefit, determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, TUIR.
Secondo l’Agenzia, poiché le vetture sono concesse in uso promiscuo ai dipendenti, non è possibile per la società istante beneficiare della detraibilità integrale dell’IVA, tramite autofatturazione dell’imposta calcolata sull’intero importo del fringe benefit tassato in busta paga: infatti, l’impiego dei veicoli in questione non configura un’operazione (prestazione di servizi) rilevante ai fini IVA, dato che da parte dell’azienda non è previsto un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l’utilizzo dei mezzi in questione.