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OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI.

Riceviamo e trasmettiamo da Casartigiani

13 Gen 2021

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, che al comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, vale a dire “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

Nello specifico, i produttori di imballaggi restano obbligati ad inserire – tra le varie indicazioni apportate sul packaging – la natura dei materiali impiegati secondo la citata Decisione 97/129/CE della Commissione.

 

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544, selezionare l’interno n. 3 e parlare con l’area ambiente e sicurezza.

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