Il tetto del subappalto resta fermo al 40% per i prossimi sei mesi. Ci sarà la possibilità di affidare le manutenzioni sulla base del progetto definitivo anziché su quello esecutivo. Sono alcune delle novità contenute nel Milleproroghe (DL 183/2020), che ha iniziato il suo iter parlamentare per la conversione in legge, ottenendo il parere favorevole delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici della Camera.
Queste le principali misure per il settore.
Fino al 30 giugno 2021 resterà invariato al 40% il tetto al subappalto, che dovrà essere consentito nel bando di gara dalle Stazioni Appaltanti. Fino al 31 dicembre 2021, inoltre, saranno sospesi l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta e le verifiche in sede di gara sul subappaltatore.
La materia dei contratti pubblici sarà oggetto di una revisione organica. La normativa italiana è stata giudicata in contrasto con le disposizioni dell’Unione Europea e dovrà essere rivista per non incorrere in ulteriori richiami o sanzioni.
Fino alla fine del 2021, i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere e impianti, potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. La realizzazione di questi lavori potrà prescindere dalla redazione e approvazione del progetto definitivo.
Anche per il 2021, i soggetti attuatori delle opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le procedure di affidamento anche se la disponibilità dei finanziamenti è limitata alle attività di progettazione.
Si tratta di una deroga al principio, stabilito dal Codice Appalti, in base al quale, per progettare un’opera pubblica e affidare l’incarico ad un professionista, l’ente deve avere le risorse necessarie alla sua realizzazione. Ad ogni modo, la norma prevede che le opere progettate abbiano la priorità nell’assegnazione dei fondi pubblici.
Slitta al 31 dicembre 2021 la possibilità di anticipare alle imprese appaltatrici il 30% (anziché il 20%) del prezzo dell’appalto.