Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.
Tale obbligo è decorso:
Dal 1.1.2021 i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 € risultano obbligati a:
i dati dei corrispettivi giornalieri.
Tali soggetti devono documentare (art. 1 DM 7/12/2016, attuativo dell’art. 2 D.lgs. 127/2015) le cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale salvo che non sia emessa la fattura (o la fattura semplificata).
Così come avveniva per lo scontrino/ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall’imposta di bollo (anche laddove superi l’importo di € 77,47 senza che sia applicata l’Iva).
Dal 1° gennaio 2021 i suddetti soggetti sono obbligati a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Da tale data risulta terminato il c.d. “periodo transitorio”, di conseguenza essi devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sanzioni: la mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione delle sanzioni cioè, rispettivamente, al:
Le sanzioni sono escluse:
se l’operatore, avendo liquidato correttamente l’imposta, ha inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi e dunque la mancanza di uno solo di essi comporta l’applicazione della sanzione.
Quindi, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile come lo è pure colui che dopo una memorizzazione infedele ha inviato regolarmente i dati.
Per omissione si intende anche il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati, i quali devono ritenersi essenziali.
Un’altra novità che decorre dal 2021 è l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Una serie di provvedimenti hanno portato alla proroga di tale obbligo dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021; nella proroga è compreso anche l’adeguamento dei Registratori Telematici.
Ciò comporta la necessità di procedere con l’aggiornamento dei RT affinché tramite gli stessi la memorizzazione e l’invio telematico dei dati avvenga:
Si specifica che fino al 31 marzo 2021 sarà quindi possibile trasmettere i dati utilizzando la precedente versione 6.0.
E’ stato adeguato al 31.3.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall’Agenzia delle Entrate.