Novità in ambito ambientale: i gas fluorurati e la proroga dei certificati in scadenza; l’Albo Gestori Ambientali e la proroga della validità delle iscrizioni; le novità per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali.
Riportiamo alcune delle novità in campo ambientale, in alcuni casi correlate alle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e dell’applicazione della normativa e delle disposizioni urgenti per il contenimento e prevenzione della pandemia.
In riferimento alla conversione in legge del D.L.125/2020, che ha prorogato i termini di validità, tra gli altri, di autorizzazioni, concessioni e certificazioni, il Ministero dell’Ambiente ha fornito indicazioni in merito alla validità dei certificati di persone ed imprese che operano con fgas.
I certificati rilasciati a persone fisiche ed imprese ed in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il termine dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Questa estensione di validità viene effettuata direttamente dagli Organismi accreditati che hanno emesso i certificati, che comunque conserveranno la loro validità fino al 3 maggio 2021 o data diversa in caso di variazione del termine di cessazione dello stato di emergenza.
Per facilitare tali proroghe, nel Registro nazionale delle persone ed imprese certificate sarà messo a disposizione degli Organismi di certificazione l’elenco dei certificati che rientrano in tale casistica.
Nel caso di ulteriori modifiche dei termini riguardanti la cessazione dello stato di emergenza, queste disposizioni si intendono automaticamente applicabili a tali eventuali nuovi termini.
Riferimenti normativi: circolare del Ministero dell’Ambiente prot.n.108897 del 24/12/2020
In attuazione delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto legge n.125/2020, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto che le iscrizioni in scadenza tra il 31/1/2020 ed il 31/1/2021, conservano la loro validità fino al 3/5/2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Dovranno comunque essere rispettate le condizioni ed i requisiti previsti, compresa l’eventuale necessità di prorogare il periodo di validità delle garanzie finanziarie previste per l’iscrizione nelle categorie 1, 5, 8, 9 e 10.
Riferimenti normativi: circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.14 del 10/12/2020
Una delle più significative modifiche recentemente introdotte nel Testo Unico Ambientale è la revisione delle modalità di assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività produttive commerciali. Con queste nuove modalità sono ora assimilati agli urbani i rifiuti elencati nell’allegato L-quater alla Parte IV del Decreto Legislativo n.152/2006 e provenienti dalle attività elencate nell’allegato L-quinques.
Questa nuova classificazione, che si applica a partire dal 1° gennaio 2021, comporta diversi problemi anche in merito alle fasi di trasporto ed alle relative autorizzazioni a carico delle imprese. In considerazione di queste problematiche, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha disposto che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per la raccolta ed il trasporto dei suddetti rifiuti speciali possono continuare ad effettuare tali attività, per i rifiuti divenuti urbani dopo il 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.