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FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI: MORATORIA COVID

02 Feb 2021

Con avviso del 26 gennaio pubblicato sul proprio sito internet il MISE Ministero dello Sviluppo economico informa che, per far fronte allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19:
• è prevista la possibilità di sospendere il rimborso delle rate dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del DM 17 ottobre 2016, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia).
Ricordiamo che il DM 17 ottobre 2016 ha disciplinato limiti, criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di finanziamenti agevolati, disposti dalla legge n. 208/2015 con la finalità di ripristinare la liquidità delle PMI che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
Le imprese beneficiarie dovevano avere i seguenti requisiti:
a) presentare una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti da parte delle imprese debitrici. In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le PMI beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici e il totale dei “Crediti verso clienti”;
b) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
c) risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati.
A queste imprese era consentita la possibilità di avere un finanziamento a condizioni agevolate e ora per le stesse aziende che non risultino destinatarie di provvedimenti di revoca, è possibile (ai sensi del citato articolo 56 del D.L. n. 18/2020 ed in virtù della proroga di cui all’articolo 1, comma 248 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ossia la Legge di Bilancio 2021):
• avvalersi di una sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento della rata del finanziamento,
• ottenendo una dilazione del piano di rimborso.
presentando apposita istanza.
Pertanto, tutte le rate successive, secondo l’originario piano di rimborso, saranno conseguentemente dilazionate a partire dal 31 dicembre 2021.
Chi intende richiedere la sospensione della rata e la dilazione del piano di rimborso deve trasmettere apposita richiesta di sospensione unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19” così come previsto al comma 3 dell’articolo 56 del Decreto Cura Italia.
L’ istanza dovrà essere presentata anche dalle imprese che hanno già fruito della proroga al 31 gennaio 2021 (ex previgente articolo 65 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) delle rate di rimborso dei finanziamenti scadenti prima di tale data, qualora intendano beneficiare dell’estensione della proroga al 30 giugno 2021.
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante la procedura informatica.
Il Ministero procederà a trasmettere alle imprese che abbiano fatto richiesta di sospensione il provvedimento di variazione del decreto di concessione contenente, tra l’altro, il nuovo piano di ammortamento delle rate.

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