L’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento relativo alla prova delle cessioni intracomunitarie specificando che in caso di cessione intracomunitaria, il cedente per provare il trasferimento dei beni in altro Stato membro, anche in mancanza della CMR (lettera di vettura internazionale) firmata, potrà fornire altra documentazione soggetta però alla valutazione discrezionale degli uffici.
La domanda posta partiva da una considerazione di fatto che nell’anno di vigenza della nuova normativa unionale gli operatori che effettuano cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario si trovano ancora molto in difficoltà ad acquisire il documento di trasporto internazionale (CMR) firmato dal destinatario dei beni.
L’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto affermato nella C.M. n. 12/E del 2020, sottolinea che la CMR non è l’unico documento che possa provare l’uscita delle merce dal territorio nazionale, ma la necessità di avere un documento che attesti in modo coerente il trasporto all’estero è imprescindibile per ottenere la non imponibilità della cessione.
Ricordiamo che il Regolamento UE 1912/2018, affrontando il tema e prevedendo a favore del cedente una presunzione legale (di fatto una inversione dell’onere della prova dal contribuente all’Amministrazione Finanziaria), elenca in modo esplicito quali sono i documenti sufficienti affinché possa scattare la predetta presunzione.
Tra questi documenti figura una dichiarazione del cessionario e un documento di trasporto.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso in cui non si disponga del documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE, quali ad esempio:
insieme dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti.
I documenti andranno conservati con le fatture di vendita, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi INTRASTAT.
In questo caso, così come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione Finanziaria potrà valutare caso per caso l’idoneità dei documenti prodotti.
Concludendo, ricordiamo che a partire dal 1º gennaio 2020 sono state introdotte delle novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro e tali modifiche sono state inserite con l’introduzione dell’art. 45-bis nel Regolamento UE n. 282/2011 da parte del Regolamento UE 2018/1912.
L’art 45-bis ha introdotto una presunzione relativa al trasporto o spedizione dei beni da uno stato membro ad un altro Stato o territorio della Comunità con riferimento al regime di esenzione proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all’art 138 della Direttiva 2006/112/CE.