Pensione dovuta al professionista con i requisiti richiesti, pur se iscritto ad altra gestione previdenziale, se la Cassa dell’ordine professionale non dimostra che ha svolto attività incompatibile. Questo il contenuto in sintesi dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2671 del 4 febbraio 2021.
Il caso riguardava un architetto professionista iscritto ad Inarcassa e con anzianità anagrafica e contributiva utile al quale la Cassa aveva rifiutato la pensione poiché risultava iscritto in precedenza anche alla Cassa previdenziale dei geometri.
Sia il tribunale che la Corte di Appello di Bologna avevano respinto il ricorso del professionista.
Pur riconoscendo che l’esclusione di un professionista dall’iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti, prevista dall’art. 2, L. n. 1046/1971, in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non opera per il solo fatto dell’iscrizione dell’ingegnere o architetto ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai fini dell’esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l’attività professionale tutelata dall’altra Cassa, i giudici di merito avevano ritenuto che l’onere della prova del mancato esercizio di attività incompatibile gravasse sull’assicurato.
La Cassazione invece chiarisce che, come già affermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3134 del 1988, “il fatto impeditivo dell’esistenza del diritto alla pensione o all’assegno è da considerarsi onere a carico della parte che contesta la pretesa alla costituzione della posizione assicurativa.
Gli ermellini hanno evidenziato che la cassa non aveva provato alcun fatto “modificativi, impeditivi o estintivi del diritto richiesti dal regolamento, cioè non aveva dimostrato che l’iscritto avesse svolto anche l’attività professionale riferibile tutelata dal secondo ente” concludendo quindi che il lavoratore ha diritto alla pensione.