Con Decreto Ministeriale dell’economia e delle Finanze pubblicato in GU serie Generale n. 42 del 19 febbraio 2021 supplemento ordinario n. 12 sono approvati 87 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale validi a partire dall’anno d’imposta 2020.
Gli ISA di cui si tratta sono l’evoluzione dei precedenti approvati a dicembre 2018 e uno approvato a dicembre 2019.
Ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 prevede che “Gli indici sono approvati con decreto del Ministro Dell’Economia e delleFinanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati”, e ricordiamo che a causa della pandemia l’articolo 148 del Dl n. 34/2020 Decreto Rilancio ha disposto, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, un cambiamento dei termini di approvazione degli indici ed eventuale loro integrazione, prevedendo rispettivamente come nuovi termini le date del 31 marzo e 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione degli stessi, al posto dei termini fissati dal Dl n. 50/2017.
Lo stesso Decreto Rilancio ha anche previsto che vengano definite delle specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni dei dati, per tenere conto degli effetti della pandemia ed ha previsto di inserire ulteriori cause di esclusione dell’applicabilità degli indici in questione.
Il Decreto in oggetto ha previsto i seguenti nuovi indici di affidabilità fiscale:
• 2 indici del comparto agricoltura,
• 21 indici per le attività del commercio,
• 5 indici per le attività professionali,
• 37 indici per l’area servizi,
• 22 indici per il comparto manifatture.
Vengono inoltre approvate le seguenti territorialità specifiche:
• territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef,
• territorialità del livello delle quotazioni immobiliari,
• territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.
Con questa catalogazione si vuole differenziare il territorio nazionale sulla base di indicatori per comune, provincia, regione, area territoriale in modo da evidenziare l’influenza della localizzazione territoriale sui ricavi.
Vengono inoltre confermate alcune cause di esclusione di applicazione degli ISA e in particolare gli ISA non si applicano nei confronti:
• dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
• dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
• dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
• delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.