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730/2021: DETRAZIONI FISCALI E OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ, QUALI SPESE SONO COINVOLTE NELLA NOVITÀ

23 Feb 2021

Strumenti di pagamento tracciabili per poter godere delle detrazioni fiscali. Quali spese rientrano nella novità e tutte le cose da sapere.

La campagna reddituale 2021 sta per prendere il via con il modello 730/2021, quello riferito all’anno di imposta 2020. Inizia per i contribuenti la solita caccia alle detrazioni, alle spese sostenute nel 2020 che possono dare diritto alla detrazione fiscale.

Le spese che si possono “scaricare” dal reddito e che producono un recupero dell’Irpef trattenuta dal datore di lavoro durante l’anno di imposta precedente a quello in cui si presenta la dichiarazione, hanno subìto un restyling piuttosto importante. Infatti per molte di esse la possibilità di essere portate in detrazione dall’Irpef adesso è prevista solo se la spesa sostenuta è stata pagata con strumenti tracciabili.

La lotta all’evasione ed al riciclaggio, con la limitazione all’uso del danaro contante che da tempo i governi stanno adottando, non ha lasciato indenne nemmeno le dichiarazioni dei redditi. L’obbligo di pagare con carte di credito, bancomat, carte revolving e altri strumenti tracciabili per poter sfruttare la detrazione fiscale verte proprio sulla lotta all’uso del contante.

La novità però non riguarda la generalità delle spese detraibili. Ecco perché occorre chiarire diversi aspetti di questa novità.

 

Obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali, cos’è?

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la novità riguardante l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per alcune spese detraibili. In pratica per avere diritto alla detrazione fiscale che resta fissata sempre al 19%, occorre che si sia evitato il pagamento in contanti. E in vista delle spese che si vanno a sostenere quest’anno e che si porteranno in detrazione l’anno venturo il trend resterà questo.

Quando parliamo di strumenti tracciabili parliamo di moneta elettronica e quindi di:

  • Bancomat;
  • Carta di credito;
  • Carte prepagate;
  • Assegni bancari;
  • Assegni circolari;
  • Bonifici bancari;
  • Bonifici postali;

È stato l’articolo 1 comma 679 della legge 160/2019, cioè la legge di Bilancio 2020 a determinare questa novità che inizierà a sortire effetto nella dichiarazione dei redditi 2021, dal momento che si riferisce alle spese sostenute nel 2020.

Quali spese rientrano nell’obbligo della tracciabilità dei pagamenti

Approfondire l’argomento è necessario anche se per le spese sostenute nel 2020 che non sono state pagate con strumenti tracciabili ormai è tardi per intervenire e non potranno dare diritto alla detrazione fiscale. Dal momento che ormai la novità è stata introdotta, meglio capire bene tutto per non trovarsi nella medesima situazione per le spese 2021 che andranno scaricate dal reddito nel 730/2022.

Come detto la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto testualmente che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Se al comma 679 della Legge di Bilancio 2020 viene specificato questo, con il successivo comma viene delimitato il perimetro della novità, cioè le spese che ricadono nella novità e quelle escluse.

Nello specifico restano fuori dalla novità e quindi sono detraibili a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato (anche i contanti quindi), le seguenti spese:

  • spese per l’acquisto di medicinali e dei dispositivi medici;
  • spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, ad esclusione delle spese sostenute in farmacie e parafarmacie, o di quelle sostenute per visite specialistiche, analisi di laboratorio e analisi presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, tutte le altre devono sottostare alla regola che prevede l’uso di moneta elettronica.

Ricapitolando, come si legge nelle istruzioni del modello 730/2021, “dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili”.

Oltre ad usare lo strumento elettronico di pagamento in capo al contribuente anche l’onere della prova, perché occorre dimostrare l’utilizzo dello strumento di pagamento ammesso, mediante prova cartacea della transazione. Serve quindi la ricevuta bancomat piuttosto che l’estratto conto dove si evinca il movimento. In alternativa vanno bene anche le copie dei bollettini postali di versamento, oppure le copie dei Mav, delle ricevute PagoPa. Vale anche la semplice annotazione in fattura del pagamento sostenuto tramite strumento elettronico. In quest’ultimo caso è il soggetto a cui è stato effettuato il pagamento che deve annotarlo.

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