L’articolo 1, comma 279, della Legge di Bilancio 2021 ha differito al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione della disciplina in base alla quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo di tempo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni stabilite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015.
Il comma 279, articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 30 dicembre 2020 n. 178) ha previsto un’ulteriore dilazione relativa alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine nell’ambito del settore privato, differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione della disciplina in base alla quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo di tempo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni stabilite dall’articolo 19, D.Lgs n. 81/2015.
Al fine di meglio comprendere la portata della disposizione in questione, va ricordato che, secondo le norme che regolano il contratto a tempo determinato, questo può essere stipulato senza causale per una durata non superiore a dodici mesi, mentre per durate superiori, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, il termine al contratto di lavoro può essere apposto solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni che precedono, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Nell’impianto delineato dal D.Lgs n. 81/2015, così come modificato dal Decreto “Dignità”, le causali costituiscono condizione di legittimità, non solo del singolo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, della proroga del rapporto di lavoro che comporta il superamento del limite di durata complessiva di 12 mesi, ma anche del secondo contratto a termine stipulato tra le medesime parti, a prescindere dalla durata.
Tali causali si configurano stringenti poiché le esigenze temporanee e oggettive devono essere estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro. Il concetto di estraneità all’ordinaria attività rende piuttosto limitata la concreta operatività di questa tipologia contrattuale, soprattutto ove si consideri che l’incremento temporaneo di attività, oltre che significativo, deve configurarsi anche come non programmabile.
Costituisce autonoma causale quella della sostituzione di altri lavoratori.
In caso di rinnovo o proroga, le causali, ove previste, devono essere specificate in forma scritta. In particolare, viene in rilievo l’esigenza di una descrizione appropriata della causale concreta, non essendo sufficiente un mero richiamo della causale astratta prevista dalla legge.
Indipendentemente dal numero di contratti a tempo determinato intercorsi tra le medesime parti, le proroghe non possono superare un determinato limite nell’arco dei 24 mesi.
La Legge di Bilancio 2021, amplia le concrete possibilità di ricorso al contratto a tempo determinato consentendo ai datori di lavoro di effettuare un rinnovo (successivo contratto a tempo determinato con quel dato lavoratore) o una proroga (continuazione dello stesso contratto stipulato tra le parti oltre la data inizialmente stabilita come scadenza del rapporto di lavoro) dei contratti di lavoro a termine, anche quelli in somministrazione, in assenza di una delle causali previste dal Decreto “Dignità”.
L’articolo 93 del Decreto “Rilancio”, oggetto di modifica da parte della Legge n. 178/2021, pertanto, offre la possibilità di rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato, sino al 31 marzo 2021, anche in somministrazione, senza l’obbligo di indicare una delle motivazioni previste dall’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015.
Conseguentemente, si crea una sospensione degli obblighi che prefigurano il vincolo di inserire, nell’ambito del contratto individuale di lavoro, una causale che vada a giustificare l’assunzione del lavoratore a termine, in virtù del principio, di cui all’articolo 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015, che afferma che “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e quindi, indirettamente, ponendo dei limiti all’uso di altre tipologie contrattuali, tra cui proprio il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Va da sé che, comunque, in caso di stipula del primo contratto a tempo determinato, di durata superiore ai 12 mesi, dovrà essere prevista obbligatoriamente, all’interno del contratto individuale di lavoro siffatto, la motivazione per la quale il datore di lavoro ha avviato il contratto. Infatti, la norma è stata disposta esclusivamente in caso di rinnovo ovvero in caso di proroga.
Questa agevolazione è operativa dal 15 agosto (data di vigenza del Decreto “Agosto”) al 31 marzo 2021.
Il termine di cui sopra, occorre ribadire, si riferisce esclusivamente alla formalizzazione del contratto di lavoro o dell’accordo di proroga, per cui la durata del contratto di lavoro stesso potrà ben protrarsi oltre tale data, fermo restando comunque il limite di durata complessivo dei 24 mesi calcolato avendo contezza di tutti i contratti a termine stipulati tra l’impresa e quel determinato lavoratore.
È chiaro comunque che la disposizione di cui alla Legge di Bilancio 2021 non è in alcun modo sostitutiva della disciplina contenuta nell’art. 93 previgente. Dunque non sembra sia possibile adottare la nuova proroga o il rinnovo di carattere agevolato qualora lo stesso rapporto di lavoro sia stato già oggetto di proroga o rinnovo in applicazione del previgente art. 93 del DL n. 34/2020.
Altro limite, alla disposizione in argomento, è il numero massimo di contratti agevolati.
Il legislatore ha disposto che la deroga all’obbligo della causale potrà avvenire solamente in un’unica occasione, indipendentemente dalla tipologia scelta: rinnovo o proroga.
Inoltre, sulla base delle finalità prefissate dal legislatore e dalla formulazione della norma oggetto di esame, si ritiene che questa permetta la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto del c.d. “periodo cuscinetto”. Quindi, nel caso in cui il rapporto sia stato già oggetto di 4 proroghe sarà, comunque, possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza dello stop & go, posto il rispetto della durata massima di 24 mesi.