Con Circolare 3 marzo 2021, n. 9, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per le importazioni dei beni necessari in ambito di emergenza da Covid-19.
In merito alle agevolazioni previste dall’ex art. 124, D.L. n. 34/2020 (IVA al 5% per l’acquisto di beni necessari alla gestione Covid-19) e da Legge di Bilancio 2021 (esenzione IVA per le cessioni di strumentazione per diagnostica Covid-19 e per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per servizi strettamente connessi), l’ADM ha chiarito che:
• sono soggette all’aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1 alla Circolare, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le quali è stato integrato in TARIC il Cadd Q102;
• sono esenti dall’IVA le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 alla Circolare ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103.
Ai beni compresi nell’Allegato 2.1 si applica l’esenzione IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in Taric dal 1° gennaio 2021, l’esenzione IVA si applica per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.