Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 2 del 3 marzo 2021, ha stabilito che l’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 104/2020, che consente in via eccezionale di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza di causali, sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine i quali, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge. Ha poi ribadito che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale – disposto dall’articolo 1, comma 279, della Legge n. 178/2020 – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’articolo 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.