Con il messaggio 895 del 2 marzo 2021 l’INPS ha fornito indicazioni sulla proroga dei permessi di soggiorno prevista dal DL 2/2021.
Per effetto della nuova misura, i permessi di soggiorno in scadenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile 2021.
L’istituto precisa che sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno previste all’articolo 5, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Di seguito: Testo unico);
c) i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale (articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (articolo 24, comma 2, del Testo unico);
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (articoli 28, 29 e 29 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998);
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari) previsti dagli articoli 27 e seguenti del Testo unico.
Le disposizioni si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30 del Testo unico, nonché alle richieste di conversione e cioè
1. al rilascio da parte dello sportello unico per l’immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato che autorizza il datore di lavoro che ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero (articolo 22 del T.U. immigrazione);
2. al rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, che permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (articolo 24 del T.U, immigrazione);
3. al rilascio del visto per lavoro autonomo (articolo 26 del T.U. immigrazione). L’attività deve essere occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie.
4. alla procedura per rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 30 T.U. immigrazione).