Con la pubblicazione del Decreto Legge Draghi n. 30 pubblicato in Gazzetta ufficiale sabato 13 marzo 2021 sono già in vigore le misure annunciate come imminenti in tema di congedi straordinari ai genitori e bonus baby sitter per COVID 19.
Vediamo nello specifico cosa prevede la norma.
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per lo stesso periodo. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (legge 104-1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per tali periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione e un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario COVID sopracitato.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, se impossibilitato a lavorare in smart working ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Hanno diritto a scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nei periodi sopracitati:
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Da notare che il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus baby sitting 2021 non spetta se l’altro genitore ha altre tutele o fruisce del nuovo congedo straordinario. Resta confermata l’incumulabilità del bonus fruizione del nuovo bonus baby sitting con bonus asilo nido.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione dal lavoro o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.
Le risorse stanziate per le misure ammontano a 282,8 milioni di euro per l’anno 2021 cui si aggiungono 10 milioni per la sostituzione del personale della scuola che fruirà dei congedi.
Le modalità operative per accedere ai benefici saranno definite in dettaglio dall’INPS che provvederà al monitoraggio della spesa sulla base delle domande pervenute.