L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto importanti novità in tema di congedi di paternità; in particolare:
Nella circolare 42 dell’11.3.2021 l’INPS fornisce le specifiche istruzioni.
Come precisato nella circolare n. 40/2013, si ricorda che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto per il congedo obbligatorio per le nascite avvenute nel corso del 2021, solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
I congedi si possono fruire anche in modo non continuativo nei primi 5 mesi di vita del bambino.
Resta fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
Per il settore agricolo, con la circolare n. 181/2013 sono state fornite le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.
L’istituto ricorda che il giorno di congedo facoltativo va utilizzato previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al suo periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per quanto concerne il computo dei giorni relativi ai congedi, INPS precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
L’istituto precisa che sulla base delle definizioni utilizzate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, a seguito anche del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela viene garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.
Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.