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SUPERBONUS E FOTOVOLTAICO: SPETTA PER PANNELLI INSTALLATI SU TERRENO PERTINENZIALE

16 Mar 2021

Con Risposta a interpello n 171 del 10 marzo l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è precluso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

L’Istante intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus previsto dall’articolo 119 del DL n. 34 (Decreto Rilancio).

Nell’ambito di tali lavori il contribuente vorrebbe realizzare come intervento “trainato” un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un “terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio” e non sul tetto dell’edificio oggetto degli interventi trainanti, chiede chiarimenti sulla spettanza della agevolazione.

L’Agenzia riepiloga la normativa del Superbonus 110% partendo dalla Circolare n. 24/E del 2020 secondo la quale esso spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

La stessa Circolare ha chiarito che il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici (come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
  • nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Superbonus per i pannelli solari spetta anche se installati su terreno di pertinenza dell’edificio

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Tanto premesso l’Agenzia giunge alla Circolare n. 30/E del 2020 che ha chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio,
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo,
  • su edifici unifamiliari
  • e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Il medesimo documento di prassi ha precisato che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, come per esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Con la modifica del comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, recata dall’articolo 1, comma 66, lettera i) della Legge di Bilancio 2021, è stata prevista la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Sulla base di tutto ciò, normativa e prassi, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, all’Istante non è precluso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

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