Il Fondo nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione.
Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali sono a carico del Fondo.
E’ stato istituito dal Decreto Rilancio e rifinanziato con risorse più che raddoppiate dal Decreto Agosto.
Il decreto prevede dunque la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto:
• delle quote di retribuzione e
• dei contributi previdenziali
per lavoratori occupati in nuovi percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa, a seguito della crisi COVID.
Tali percorsi possono prevedere anche riorganizzazioni dell’orario e del numero di dipendenti.
Fondo nuove competenze: accordi sindacali
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi, che dovevano inizialmente avvenire entro il 31 dicembre 2020, ma ora hanno tempo fino al 30 giugno 2021. Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze legati alla trasformazione dell’impresa oppure destinati a promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende.
Il nuovo decreto interministeriale richiede nel progetto una valutazione personalizzata delle competenze del lavoratore, dei suoi bisogni formativi e una valutazione e attestazione trasparente degli obiettivi conseguiti.
Inoltre conferma che i corsi di formazione potranno essere erogati:
• sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca,
• che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).
Anpal valuterà le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti di formazione continua. Sulla base del numero di domande accolte verrà stabilito l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.