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BLOCCO LICENZIAMENTI 2021: LE NOVITÀ

27 Apr 2021

Il blocco dei licenziamenti è stato introdotto inizialmente dall’articolo 41 del DL 18/2020 e prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data di pubblicazione del decreto, 17 marzo, e fino al 16 maggio 2020) per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, di:
• avviare procedure di individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità,
• di licenziamenti collettivi (la procedura è obbligatoria in aziende con più di quindici dipendenti che, a causa di una riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva, effettuano almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, nell’ambito della stessa provincia),
• recesso individuale per giustificato motivo oggettivo (anche detto licenziamento economico perchè dettato da ragioni di opportunità economica per l’azienda).
La norma prevedeva inoltre la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale).
Restavano possibili invece i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari. La legge di conversione del decreto, n. 27/2020, ha introdotto poi una specificazione per cui sono esclusi da tale divieto i recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto.
Lo stop è stato varie volte prorogato dai decreti emergenziali del 2020 ma è stato limitato alle aziende in cui vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l’emergenza Covid.

Blocco licenziamenti e dirigenti
Sin dalla prima formulazione la norma prevedeva l’esclusione dal blocco per i dirigenti. In materia c’è stata una discussa e isolata sentenza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021 che affermava che il blocco riguardava anche i dirigenti. Tale interpretazione è stata corretta da una nuova ordinanza del 19 aprile dello stesso Tribunale di Roma. Il giudice ha sottolineato che l’intenzione della norma era evidentemente quello di sostenere le difficoltà delle aziende facendosi carico, con la finanza pubblica, di parte dei costi attraverso la cassa integrazione. Invece l’estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti, che non sono assistiti da Cassa integrazione porterebbe ad un risultato incompatibile con la libertà di iniziativa economica sancita dall’articolo 41 della Costituzione, in quanto i costi della tutela occupazionale e reddituale dei dirigenti sarebbero interamente a carico del datore di lavoro.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Roma ha esaminato il merito della controversia e ha dichiarato legittimo il licenziamento che rispondeva a esigenze di contenimento dei costi con la soppressione della posizione dirigenziale e la ridistribuzione delle funzioni.

La fine del blocco licenziamenti nel 2021
Attualmente il Decreto Sostegni ha fissato due termini distinti per il blocco dei licenziamenti:
– al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria ( si tratta dei settori industria ed edilizia);
– al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga CIGD e FIS (soprattutto terziario artigianato somministrazione).
In questi giorni è al vaglio la possibilità di prorogare il termine del 30 giugno alla data del 31 ottobre per tutti i datori di lavoro, in considerazione della perdurante crisi provocata dalla pandemia.

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