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RIVALUTAZIONE DANNO BIOLOGICO ALLO 0,5%

25 Mag 2021

Inail ha pubblicato la circolare n. 14 del 18 maggio 2021 nella quale si indica il valore della rivalutazione annuale degli importi del danno biologico: dal 1° luglio 2020 è pari allo 0,5%.
Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico viene decretata ogni anno dal Ministero del lavoro su proposta INAIL: il decreto ministeriale n.60 del 25 marzo 2021, ha disposto la rivalutazione degli importi con decorrenza 1° luglio 2020 sulla base della variazione dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT tra il 2019 e il 2020.
La rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020. L’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta alla precedente rivalutazione relativa al 2019. Gli importi così rivalutati saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Si ricorda che per il pagamento non è necessaria alcuna domanda da parte degli interessati e sarà effettuato dall’INAIL contemporaneamente alla comunicazione della avvenuta rivalutazione.
La circolare specifica che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento che lo ha causato.
Si ricorda che il danno biologico viene indennizzato dall’INAIL a seguito di infortuni indipendentemente dal grado di invalidità al lavoro che esso comporta. Può essere erogato in unica soluzione (in forma capitale) nei casi di menomazione tra il 6% e il 15%; oppure come prestazione mensile nei casi di menomazione tra il 16% e il 100%
Gli importi degli indennizzi sono stati modificati con un consistente aumento nel 2019.
In particolare, la nuova tabella degli indennizzi ha aumentato del 40% rispetto alle tabelle previgenti, che risalivano al 2000, la prestazione economica destinata ai lavoratori con una menomazione accertata dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. Gli importi dei nuovi indennizzi in capitale mettono anche a regime le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%.
Inoltre nella nuova tabella di indennizzo in capitale sono eliminate le differenze di calcolo basato sul genere e sono equiparate le prestazioni che spettano a uomini e donne, come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

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