Il sempre più ampio utilizzo dello smart working rende sempre più pressante la necessità di chiarire alcuni aspetti non del tutto regolamentati che vanno dal tema della sicurezza e salute, ai costi per le attrezzature e la gestione del posto di lavoro, agli straordinari e al diritto alla disconnessione. Finora la soluzione è rimasta affidata alla contrattazione collettiva.
Per alcuni il valore dello smart working sta proprio in questa assenza di regolamentazione che permette flessibilità e libertà di adattamento alle esigenze specifiche delle parti, ma ci sono casi concreti che pongono questioni sulle quali forse la regola di base dovrebbe essere uguale per tutti.
E’ il caso dell’infortunio che capita in casa durante lo svolgimento delle mansioni di lavoro. INAIL risponde e risarcisce il lavoratore? Dipende dal contratto di lavoro applicato, dagli accordi individuali intercorsi?
Smart working e sicurezza
In realtà la norma istitutiva legge 81/2017 statuisce che il datore di lavoro è comunque responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere l’attività (articolo 18, comma 3).
Per questo è tenuto a consegnare al lavoratore e al Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro fuori dai locali aziendali. A fronte di questo al lavoratore è richiesta la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione (articolo 22, legge 81/2017). Eventuali infortuni sono quindi indennizzabili, ma solo se si verifica la connessione con la prestazione lavorativa, cosa che non è del tutto agevole nella pratica concreta.
Sentenza sull’infortunio in smart working
Una prima conferma anche dal punto di vista della giurisprudenza viene dal Tribunale di Treviso su un caso verificatosi pochi mesi fa.
Una dipendente di una azienda metalmeccanica in smart working presso la propria abitazione durante una telefonata con un collega di lavoro (utilizzando lo smartphone di servizio) è caduta dalle scale di casa provocandosi alcune fratture. La lavoratrice è andata in pronto soccorso e ha quindi segnalato la situazione al datore di lavoro e all’INAIL.
L’istituto inizialmente non ha riconosciuto l’infortunio perché non riteneva ci fosse un nesso tra l’evento e la prestazione di lavoro. Con il ricorso amministrativo all’Inail, l’istituto di assicurazione è tornato sui suoi passi. Alla lavoratrice sono stati riconosciuti, oltre ai giorni di malattia, un risarcimento di 20mila euro per il danno biologico nonché visite e terapie riabilitative senza oneri per i prossimi dieci anni.
Vale la pena ricordare che in questo momento, fino al 31 luglio, a causa dell’emergenza Covid-19 vige la possibilità di concordare lo smart working con il lavoratore senza contratto scritto, tramite comunicazione individuale informale, ma resta sempre confermato l’obbligo di consegnare al lavoratore l’informativa in materia di sicurezza sopracitata e di privacy.
Si sottolinea anche che la deroga alla normativa vigente, che consente il cd. “smart working semplificato” potrebbe anche essere prorogata al 31 dicembre 2021.