Nuova modifica per le percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina per l’anno 2021.
Il d.m. 10.02.2021, aveva confermato anche per l’anno 2021 l’elevazione delle percentuali di compensazione che i produttori agricoli applicano sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, la cui la norma agevolativa originaria è rappresentata dall’art. 1, comma 506, della L. 27.12.2017, n. 205, e dal conseguente d.m. 26.01.2016: con effetto dal 01.01.2021 sulle cessioni di animali vivi della specie bovina gli allevatori potevano continuare ad applicare, in detrazione, la percentuale di compensazione forfetaria del 7,65% e del 7,95% su quelle della specie suina.
L’art. 68 del d.l. 25.05.2021, n. 73, innova nuovamente la disciplina: soltanto per l’anno 2021 per tali cessioni la percentuale di compensazione è elevata al 9,5%.
L’applicazione delle percentuali di compensazione
Il produttore agricolo che osserva il regime speciale IVA previsto dall’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, conteggia la detrazione dell’IVA applicando le percentuali di compensazione forfetaria sulle cessioni dei prodotti indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.p.r.
In altri termini, sulle cessioni di beni va applicata l’aliquota ordinaria, ma la normativa consente al produttore agricolo di beneficiare della detrazione forfetaria da applicare sulle cessioni dei “beni agevolati”, prescindendo, quindi, dall’operare la differenza tra l’imposta relativa alle cessioni e quella assolta sugli acquisti che costituisce la regola da seguire per i settori non agricoli ovvero per i produttori agricoli che abbiano rinunciato ad osservare l’art. 34 citato.
A regime, la percentuale di compensazione è del 7,30% per la specie suina (d.m. 23.12.2005) e del 7% per quella bovina (d.m. 30.12.1997). La modifica in argomento, quindi, aumenta la detrazione, riducendo sensibilmente l’esborso finanziario.
Le percentuali di compensazione costituiscono anche “aliquota IVA” se le cessioni sono fatte dal produttore agricolo esonerato di cui al sesto comma dell’art. 34: l’acquirente deve emettere l’autofattura elettronica applicando non l’aliquota IVA, ma la percentuale di compensazione e deve consegnarne copia al cedente.
Non va dimenticato che le percentuali di compensazione vanno considerate per i conferimenti alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione. Sono interessati dalla norma anche gli enti che provvedono, per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
La decorrenza del d.m. 10.02.2021 e del d.l. 25.05.2021, n. 73
Per l’anno 2021 la proroga delle percentuali di compensazione del 7,65% e del 7,95% era stata disposta con il d.m. adottato non entro il 31.01.2020 bensì il 10.02.2021 ed era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.3.2021, ma aveva efficacia retroattiva dal 01.01.2021.
La stessa regola è seguita ora dal d.l. 25.05.2021, n. 73: la decorrenza è retroattiva iniziando dal 01.01.2021. In altri termini la suddetta percentuale di compensazione del 9,5% si applica, retroattivamente, dal 01.01.2021. La procedura, però, non è automatica poiché vanno considerate le regole che identificano il momento di effettuazione delle operazioni applicando l’art. 6 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, cioè secondo quanto è stato espresso con la circolare 6.5.2016, n. 19. Più in particolare, va ricordato che:
1. per i conferimenti fatti da produttori che applicano il regime speciale alle cooperative (e organismi associativi): rileva il pagamento del prezzo all’associato, fatta eccezione per il pagamento di acconti o l’emissione anticipata della fattura;
2. per le cessioni: rileva il momento della consegna o spedizione se la fattura è immediata; se la consegna è comprovata dal documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura;
3. per la somministrazione: rileva il momento del pagamento e non la consegna del bene.
Se il produttore agricolo, a suo tempo, cautelativamente in assenza del d.m. 10.02.2021, aveva applicato le percentuali previgenti, cioè quelle in vigore fino al 31.12.2015 anteriormente alla pubblicazione del d.m. 26.01.2016, ha dovuto riliquidare l’IVA dovuta per i mesi da gennaio a febbraio (poiché per il mese di marzo l’operazione di liquidazione versamento dell’IVA va effettuata entro il 16.03.2021) applicando le nuove misure percentuali: il maggior credito potrà essere recuperato con la dichiarazione annuale; nessun adempimento doveva osservare chi liquida trimestralmente l’imposta poiché, relativamente al periodo da gennaio a marzo, la posizione finanziaria IVA già considera la detrazione indicata nel d.m. 10.02.2021.
Invece, per le cessioni fatte dal produttore esonerato, l’acquirente che ha applicato cautelativamente le aliquote precedenti, inferiori, doveva emettere una nota di variazione, ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, per l’addebito della differenza di aliquota.
La modifica ora introdotta comporta la nuova riliquidazione delle operazioni ai fini dell’IVA al fine di evidenziare il maggior credito spettante e l’emissione eventuale di una nota di variazione a debito per gli acquisti fatti presso produttori agricoli esonerati.