Con Messaggio n. 2265 dell’11 giugno 2021, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al DI n. 104125 del 27 dicembre 2019.
In particolare, i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, se non riescono ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, possono inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021. In tal caso va utilizzato apposito codice.
Per il corretto calcolo dell’aliquota, entro il 30 giugno 2021 le aziende interessate devono richiedere alla Struttura territoriale competente, di eliminare il codice di autorizzazione previsto per la sola mensilità di maggio 2021.