La cassa integrazione COVID 19 istituita dal DL 18/2020 sta per scadere; vediamo cosa succede dal 1 luglio 2021 in tema di Cassa integrazione ordinaria.
Dal 1 luglio le aziende manifatturiere e dell’edilizia potranno accedere nuovamente alla Cassa integrazione ordinaria disciplinata dal Dlgs 148/2015 con alcune deroghe e alcuni paletti confermati. Di seguito un sintetico riepilogo.
Deroghe transitorie per la CIGO 2021
• Sono assenti fino a dicembre 2021 i contributi addizionali pari al 9-12 e 15% Ma attenzione la deroga sarà applicabile solo entro le risorse stanziate a questo fine dal Sostegni bis pari a 163,7 milioni di euro;
• resta attivo per i periodi in cui si utilizza questo ammortizzatore il divieto di licenziamento.
Regole ordinarie confermate
• Durata massima 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane. In caso di utilizzo massivo una nuova richiesta può essere proposta solo dopo almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Entro questi limiti le ore di cigo non possono superare per oltre un terzo le ore ordinarie lavorabili;
• la CIGO è applicabile ai lavoratori con almeno 90 giorni di anzianità nella stessa sede produttiva (questo limite non si applica per la CIGO e non è richiedibile per gli eventi non evitabili, come meteo avverso);
• per l’accesso è necessario che gli eventi che causano riduzione di attività debbano essere transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
• obbligatorie l’informativa e consultazione con le rappresentanze sindacali;
• obbligo di presentazione di relazione dettagliata sulle motivazioni della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante in cui si dichiara che comunque l’azienda resta attiva sul mercato;
• termine di invio entro 14 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività. In caso di invio ritardato la Cassa viene assicurata solo per la settimana precedente alla data della richiesta.
Campo di applicazione della CIGO secondo il D.LGS. 148/2015:
1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.