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SGRAVIO TOTALE APPRENDISTATO 2021 LE ISTRUZIONI INPS

22 Giu 2021

Emanate dall’INPS nella circolare n. 87 del 18.6.2021, le istruzioni sulla proroga dello sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, detto anche apprendistato di primo livello) introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 in favore dei datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove.
La norma è stata infatti prorogata anche per l’anno 2021 dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori).
Si ricorda che lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
• Lo sgravio si applica sulle assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019) o
• tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020).
Per la fruizione dello sgravio il requisito dimensionale del datore di lavoro (dipendenti pari o inferiori a nove) deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista e permane anche se successivamente il datore di lavoro lo supera.

Applicazione dello sgravio contributivo
L’istituto precisa che “lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006. Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro citati si applicano anche gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 150/2015.
Quindi i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
La circolare precisa il trattamento contributivo previsto nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro.
Inoltre ricorda che il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sgravio e rispetto Regime de minimis
Lo sgravio contributivo in argomento può essere fruito nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli. I suddetti massimali devono essere rispettati facendo riferimento al momento dell’assunzione dell’apprendista.

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