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IL DATORE DI LAVORO CHE NON PREDISPONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA VIOLA UN DIRITTO COSTITUZIONALE

23 Giu 2021

Va affermata la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e l’attività pericolosa svolta dal lavoratore, qualora, per la pericolosità della macchina assegnata al lavoratore dopo solo un giorno di formazione, sia altamente probabile che, non adottando ogni cautela prescritta, si verifichino eventi dannosi per il personale.
È quanto statuito nella Sentenza n. 17576 del 18 giugno 2021, con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile il datore di lavoro dell’operaio in questione per omessa adozione delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.
Gli ermellini hanno inoltre evidenziato che la mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza viola l’articolo 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute “come primario e originario dell’individuo”. Inoltre, l’art. 41 co. 2 cost., dopo avere sancito al comma 1 che l’iniziativa economica privata è libera, prevede che essa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, e alla dignità umana.

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