Il contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 41/2021, stante il suo carattere di eccezionalità, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 24 giugno 2021 n.443
Nel caso di specie, il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni di cui sopra, fruito dal lavoratore autonomo in regime forfetario, non rileva ai fini dell’eventuale superamento della soglia massima prevista per rimanervi, pari a 65.000 euro, di cui all’art. 1, comma 54, L. n. 190/2014.