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GASOLIO, RIMBORSO ACCISE DEL II TRIMESTRE 2021

07 Lug 2021

L’Agenzia delle dogane ha comunicato che fino al 2 agosto 2021 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel secondo trimestre 2021 (1° aprile – 30 giugno).
Per tale periodo il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro III, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021 sono esclusi anche gli euro 4.
Ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio. Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t., comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzando l’apposito codice tributo.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° trimestre 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2023.

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