Con Circolare 14 luglio 2021, n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle recenti disposizioni in tema di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite ed assoggettate a tassazione in anni precedenti.
Al fine di limitare l’insorgere di contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, l’art. 150 del cd “Decreto Rilancio” ha introdotto, all’art. 10 del TUIR, il comma 2-bis con il quale è stata introdotta la modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella “al lordo” della ritenuta prevista all’art. 10, lettera d-bis.
In particolare il documento di prassi affronta le seguenti problematiche:
• somme restituite al soggetto erogatore al lordo delle ritenute subite al momento della percezione;
• restituzione al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita al momento della percezione;
• determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti;
• calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta;
• momento di utilizzo del credito d’imposta;
• diritto al credito d’imposta;
• decorrenza delle disposizioni.