Con Risposta a interpello n 482/2021 del 15 luglio 2021 con oggetto “Bonus Facciate: interventi sui parapetti dei balconi e installazione corpi illuminanti” l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul perimetro applicativo della agevolazione.
In particolare, l’Agenzia sostiene che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso estendendo anche alla relativa illuminazione.
L’istante intende effettuare dei lavori di restauro dei parapetti dei balconi di un hotel fruendo del bonus di cui si parla.
Il contribuente vorrebbe intervenire:
• sui parapetti dei balconi, che sono costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro,
• ed inoltre prevedere l’illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete.
L’istante chiede se tali interventi possano beneficiare del cosiddetto Bonus Facciate.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.
In particolare, la detrazione spetta in relazione alle «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444».
La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».
L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alla disciplina in commento e con riferimento al caso di specie, si fa presente che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Inoltre, con riferimento all’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici”, aspetto, commenta l’Agenzia, desumibile dal progetto degli interventi nel loro complesso.