Il decreto Sostegni bis è diventato legge, la sua versione definitiva contiene numerose disposizioni fiscali, ne proponiamo di seguito una breve sintesi.
Rottamazione ter e saldo e stralcio
L’art. 1-sexies ridefinisce i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.
In particolare, viene stabilito che il versamento deve essere effettuato:
– entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
– entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
– entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
– entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.
Per tutte le scadenze restano fermi i 5 giorni di tolleranza.
Sospensione della riscossione
I commi 1 e 2 dell’art. 9 prorogano al 31 agosto 2021 il termine di sospensione:
– del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021 (art. 68, D.L. n. 18/2020);
– delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione – sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti) – che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020);
– della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145, D.L. n. 34/2020);
– dei pignoramenti effettuati dall’Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020);
– delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro (art. 153, D.L. n. 34/2020).
TARI
All’art. 6 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.
L’art. 9-bis, invece, proroga dal 30 giugno al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. Confermate, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Plastic tax
Con l’art. 9, comma 3, viene rinviata al 1° gennaio 2022 l’applicazione della plastic tax, l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego, funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari (istituita dall’art. 1, commi 634-652, legge n. 160/2019).
Versamento imposte soggetti ISA
L’art. 9-ter proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell’IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall’apposito decreto ministeriale.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall’applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).
Tassazione plusvalenze start-up innovative
I commi 1 e 2 dell’art. 14 introducono un’agevolazione fiscale (consistente nell’esenzione dall’IRPEF) sulle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa commerciale – derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up e/o PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni.
Il comma 3 prevede invece l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società – di cui agli articoli 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati) e 73, comma 1) lettere a) e d) del TUIR – solo qualora esse vengano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in imprese start-up e/o PMI innovative, residenti e non residenti, nella forma della sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
L’efficacia delle suddette agevolazioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Con l’art. 9, comma 4-bis, sempre dell’art. 14, si riapre il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2021. Entro il 15 novembre 2021 si dovrà redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato) e versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).
Tassazione delle e-cig
Con l’art. 14-bis viene ridotta dal 10 al 5%, a partire dal 1° agosto 2021, l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione.
Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
L’art. 18 modifica in più parti l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, consentendo, alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l’emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale (fallimento o concordato preventivo), senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima.
Incentivi per la cessione di crediti
Il comma 1 dell’art. 19 proroga al 31 dicembre 2021 l’agevolazione (di cui all’art. 44-bis, D.L. n. 34/2019) che consente di convertire in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti.
ACE innovativa
I commi da 2 a 7, sempre dell’articolo 19, introducono un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE, prevedendo, limitatamente all’anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell’anno in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, senza utilizzare di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.
Operazioni di aggregazioni aziendali
Il comma 8 dell’articolo 19 interviene sull’articolo 1, commi da 233 a 243, Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), disponendo che in caso di fusione/ scissione/conferimento d’azienda, ai fini della trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in credito d’imposta:
– il progetto deve essere approvato dall’organo amministrativo delle società partecipanti in caso di fusioni e scissioni;
– l’operazione deve essere deliberata dall’organo amministrativo della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Bonus investimenti
L’art. 20 modifica le regole di fruizione del credito d’imposta investimenti in beni strumentali dettate dal comma 1059 dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), estendendo anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in un’unica soluzione.
Limite massimo di compensazione
Con l’art. 22 viene elevato, per il solo 2021, a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale.
Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione
I commi da 6 a 11 dell’art. 64 introducono alcune agevolazioni fiscali per favorire l’acquisto della prima casa da parte di giovani.
In particolare, si prevede l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione delle stesse, stipulati da soggetti acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e che hanno ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Se la compravendita è assoggettata a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, spetta anche un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.
Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.
Misure per l’agricoltura
Con l’art. 18-bis viene previsto che, fino al 31 dicembre 2021, gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria sono assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10%.
L’art. 68, modificando l’art. 1, comma 506 della legge n. 205/2017, aumenta al 9,5% la percentuale di compensazione dell’IVA, sostitutiva della detrazione, di cui all’art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.