Con Risposta ad Interpello 23 luglio 2021, n. 507, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito a quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea 3 aprile 2020, n. 491 ed altresì dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/RU di pari data, in materia di esenzione dai dazi doganali e dall’IVA delle importazioni e delle cessioni dei beni volti a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a seguito delle proroghe operate dalla Commissione Europea al regime di esenzione di cui sopra, in ragione del perdurare della situazione di emergenza, rimangono immutate la ratio e le finalità dell’agevolazione introdotta dall’originaria Decisione UE n. 491/2020.
Nel caso di specie, la società potrà usufruire del regime agevolativo, in qualità di soggetto che effettua le operazioni di importazione per conto dei soggetti legittimati, anche su implicito mandato, e, del pari, con riferimento alla successiva cessione effettuata nei confronti di questi ultimi, nel rispetto delle condizioni e dei termini espressi dalla Decisione UE e dalla Circolare n. 11/2020.