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CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE SU “REVERSE CHARGE” ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL CASO DI UN CEDENTE O PRESTATORE “ESTERO”

27 Lug 2021

Con Risposta ad Interpello 22 luglio 2021, n. 501, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al meccanismo del c.d. “reverse charge”.
In particolare l’Agenzia ha precisato che l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore “estero” (soggetto passivo IVA stabilito in stato estero), senza stabile organizzazione in Italia, è assolta dal cessionario o committente italiano (soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, c.d. “reverse charge”. Tale obbligo ricorre anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di “non residente” del fornitore.
Infine l’Agenzia ha evidenziato che il D.L. n. 127/2015 ha introdotto (dal 1° gennaio 2019), l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. Pertanto nel caso di specie, nell’erroneo convincimento di ricevere una prestazione da un soggetto stabilito, ci si dovrebbe accertare di ricevere una fattura tramite SdI, ovvero procedere alla regolarizzazione della stessa mediante emissione di un’autofattura tramite SdI.

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