Con Ordinanza 22 luglio 2021, n. 21020, la Corte di Cassazione riconosce in capo all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui consideri inammissibile il ricorso per il decorso del termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, l’onere di dimostrare anche la ricezione della raccomandata informativa. Secondo le Sezione Unite, infatti, deve ritenersi un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria.
La Cassazione rileva come, nel caso di specie, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, era necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD (comunicazione avvenuto deposito); a tal fine ricadeva in capo al notificante, sul piano processuale, l’onere di dimostrare la produzione del relativo avviso di ricevimento.
L’Agenzia delle Entrate, nell’eccepire la decadenza del contribuente dal diritto di impugnare l’atto impositivo, doveva dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti perché potesse considerarsi perfezionata la notifica, compresa l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa.