Nell’ambito del DL 73/2021, il cosiddetto decreto Sostegni-bis, all’articolo 32 il legislatore propone, anche per l’anno 2021, un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI e di altri dispositivi di protezione individuale, al fine di aiutare le imprese a tutelare la salute dei propri lavoratori e dei propri clienti.
1) I contribuenti interessati
Il credito di imposta teorico (da definire in forma definitiva) ammonta al 30% delle spese sostenute, per questa tipologia di costi, nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2021, fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, e non è imponibile ai fini delle imposte dirette.
I contribuenti che possono accedere al beneficio fiscale sono:
• i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo;
• gli enti non commerciali;
• i soggetti esercenti attività extra-alberghiera a carattere non imprenditoriale.
2) Le spese interessate
Le spese che possono essere oggetto di beneficio fiscale sono quelle sostenute per la sanificazione (degli ambienti, delle apparecchiature e in generale della strumentazione utilizzata per l’espletamento dell’attività) e per l’acquisto di strumenti di protezione individuale e in generale di strumenti che servano a garantire la salute dei lavoratori e dei clienti.
Costituiscono spese ammissibili, quelle sostenute per:
• la somministrazione di tamponi diagnostici per il coronavirus Covid-19;
• l’acquisto e l’eventuale installazione di dispositivi che garantiscano il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone (ad esempio barriere o distanziatori o altro);
• l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti o igienizzanti;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale di qualsiasi tipologia purché conformi alla normativa europea in tema di conformità (ad esempio mascherine, guanti, occhiali protettivi, altro);
• l’acquisto di strumenti e attrezzature che servano a tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti, purché conformi alla normativa europea in tema di conformità (ad esempio termometri, distributori di prodotti igienizzanti, altro);
• la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività.
3) L’attribuzione del credito di imposta
Per usufruire del beneficio fiscale, i contribuenti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nei tre mesi interessati attraverso il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.
La trasmissione della Comunicazione, da inviare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito internet, nell’area riservata del contribuente, oppure tramite gli altri canali telematici ordinariamente messi a disposizione dall’Agenzia, anche attraverso un intermediario abilitato.
Entro il limite massimo di 5 giorni dalla presentazione della Comunicazione al contribuente viene rilasciata ricevuta di presa in carico o di scarto, nel secondo caso insieme alle motivazioni che lo hanno determinato.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021; durante il medesimo periodo, per correggere una comunicazione già inviata, sarà possibile inviarne un’altra che sostituisce quella precedentemente inviata; sarà altresì possibile presentare la rinuncia al credito di imposta precedentemente comunicato, utilizzando il medesimo modello nei limiti del medesimo arco temporale.
Il credito di imposta idealmente ammonterebbe al 30% delle spese sostenute, con il limite massimo di 60.000 euro, ma, essendo previsto dal comma 1 dell’articolo 31 del DL 73/2021 il limite di spesa di 200 milioni di euro per la totalità dei contribuenti interessati, il provvedimento contempla la possibilità che le richieste superino tale limite, e, in conseguenza di ciò, l’effettivo ammontare fruibile dal contribuente dovrà essere rimodulato.
In questo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare del credito di imposta effettivamente spettante sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota, con provvedimento, dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 novembre 2021.
L’utilizzo di questa modalità di ripartizione delle risorse disponibili, esclude di fatto qualsiasi ipotesi di click day, essendo le due modalità logicamente inconciliabili.
4) Le modalità di utilizzo
Il credito d’imposta, una volta determinato in misura definitiva, potrà essere utilizzato dai beneficiari:
• nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa (il modello Redditi 2022);
• in compensazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale definitiva del credito di imposta spettante.
L’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo e le istruzioni che saranno rese disponibili con successiva risoluzione. Nel caso in cui il contribuente dovesse utilizzare in compensazione un importo superiore a quello effettivamente spettante, il relativo modello F24 sarà automaticamente scartato.
Ai fini del credito di imposta in oggetto non si applicano:
• il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
• il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi.