Ormai anche in Italia il Green pass diventa obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio e in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105).
Il nuovo decreto impone il Green pass con almeno una dose per varie attività, tra cui:
palestre, teatri, musei, cinema, mostre, fiere, convegni, parchi tematici, parchi divertimento, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, concorsi pubblici, ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone).
Il Green pass è costituito da un QR Code, che può essere stampato su carta o in formato digitale sul proprio smartphone, che deve essere esibito per il controllo alle persone autorizzate.
L’unico strumento di verifica del certificato è la app Verifica C19, che dovrebbe consentire solo di rilevare la validità e l’autenticità del certificato, senza informare quali siano i presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato rilasciato.
Soggetti che posso chiedere il Green pass
Gli unici soggetti autorizzati a chiedere l’esibizione del Green pass sono:
– i pubblici ufficiali, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto in apposito elenco, tenuto – anche in forma telematica – dal prefetto competente per territorio (art. 3, comma 8, legge n. 94/2009, n. 94);
– i titolari, o loro delegati, delle strutture recettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19. Ci preme segnalare che stando a quanto definito dal decreto legge n. 143 del 17/06/2021 i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
– il proprietario o il legittimo detentore, o loro delegati, di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde;
– i gestori, o loro delegati, delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso della certificazione.
Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, ed è presso di lui che pertanto andranno indirizzati eventuali reclami ed esercitati i propri diritti previsti dal GDPR in materia di trattamento dei dati.
ATTENZIONE!!! Secondo quanto stabilito nel decreto legge n.143 del 17/06/2021 l’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
Cosa succede se si è sprovvisti di Green pass?
Coloro che verranno ammessi in questi luoghi con assenza del certificato, rischiano multe che variano dai 400 ai 1000 euro. Ovviamente non solo a carico del cliente, ma anche del gestore che decide di ammetterli ugualmente nel proprio locale. Inoltre, se questa violazione dovesse essere reiterata per tre volte in giorni differenti, potrebbe provocare la chiusura immediata del locale da 1 a 10 giorni.
Al fine di agevolare la comprensione delle novità in vigore da questa settimana alleghiamo a questo articolo il testo del decreto legge n. 143 del 17/06/2021. Nel farlo rinnoviamo il nostro impegno a tenerVi aggiornati su gli aspetti in continua evoluzione e la nostra disponibilità a fornirVi eventuali chiarimenti.