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OK AL SUPERBONUS SE GLI INFISSI NON VENGONO AMPLIATI

04 Ago 2021

Nella ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainato.
Ma ad una condizione: i nuovi infissi potranno avere una differente superficie, ma dovranno rispettare il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è contenuto nella Risposta 524 del 30 luglio 2021.
Riguardo alla sostituzione dei serramenti, l’Agenzia ricorda che, come per l’ecobonus, i lavori devono realizzare la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova installazione.
Per i lavori diversi da quelli di demolizione e rifacimento, si potrà applicare l’ecobonus anche se si prevede lo spostamento e una diversa dimensione degli infissi, a condizione che la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale di quella ex ante.
In sintesi, precisa l’Agenzia, la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.

Infissi e superbonus, la versione di Virgilio/Enea
L’orientamento che l’Agenzia ha espresso in questa Risposta non è completamente coerente con quello di Enea che rispondendo ai dubbi sul sito dedicato ai bonus edilizi a proposito di serramenti e infissi risponde: “Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili”.
E aggiunge: “Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio”.

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