Con Risoluzione 5 agosto 2021, n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulla proroga dei versamenti ex art. 9-ter, Decreto cd. “Sostegni-bis” introdotta in favore dei soggetti Isa. In base a tale proroga, gli importi dovuti nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 dai beneficiari possono essere versati entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.
A partire dal giorno successivo, nel caso di pagamento rateale, saranno dovuti interessi pari al 4%; qualora, invece, tale interessi siano stati versati in occasione di rate pagate prima del 15 settembre, gli stessi possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
La Risoluzione individua ora il nuovo calendario dei termini di versamento il quale distingue il caso del versamento in un’unica soluzione dal versamento a rate:
• nel primo caso, entro il 15 settembre 2021 il versamento avviene, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, senza interessi. Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con lo 0,40% in più;
• nel caso della soluzione a rate (massimo 4) si delinea un quadro in cui si applicano interessi e scadenze differenziate a seconda che i contribuenti siano titolari o meno di partita IVA.
I soggetti interessati alla proroga al 15 settembre sono tutti coloro che esercitano un’attività rientrante in un ISA approvato prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa e che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (euro 5.164.569).
Ricorrendo queste condizioni, hanno diritto alla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
• applicano il regime forfettario o il regime dei minimi, ovvero altri regimi con determinazione forfetaria del reddito;
• partecipano a società, associazioni e imprese, a norma degli articoli 5, 115 e 116, TUIR;
• presentano altre cause di esclusione dagli Isa.